QUANDO un autore vuole tutelare la propria creatività,
deve solo dirlo. Beh, magari deve anche rivolgersi alla persona. Ma andiamo per
gradi. Ecco dunque che la parola passa all’avvocato Gilberto Cavagna: “Sì perché non è
necessaria alcuna formalità particolare per beneficiare della tutela autoriale.
A differenza dei marchi, dei design e dei brevetti, la legge sul
diritto d’autore (l. 22.04.1941 n. 633) protegge le opere dell’ingegno a
prescindere da qualsiasi deposito o registrazione. E’ richiesto solo che l’opera sia creativa, ovvero che presenti
un apporto personale dell’autore, inteso come capacità di evocare suggestioni
ed emozioni oltre la mera perizia tecnica e l’esperienza pratica acquisita. E ciò per tutte le opere protette,
inclusa la street art. La tutela infatti prescinde dal mezzo e dal luogo in cui
le opere sono realizzate; anche quelle realizzate in pubblico e visibili da
tutti sono tutelate”.
COME capire se il lampo di genio è stato riconosciuto? “L’eventuale apposizione del simbolo © [da
copyright], accompagnato dal nome dell’autore e dall’anno di creazione
dell’opera, non è costitutivo dei diritti d’autore; ma è meglio metterlo,
perché comunica all’esterno l’esistenza di una privativa autoriale e la volontà
dell’autore di preservare tali utilizzi (per alcune, poche opere, l’indicazione
di autore e anno è necessaria, come nel caso delle
fotografie semplici, ma si tratta di casi particolari)”, spiega Cavagna, avvocato
del foro di Milano specializzato in diritto della proprietà intellettuale. “Ben venga pertanto questa giornata
del 23 aprile come monito per ricordare a tutti che il copyright non è solo una
parola che suona bene e un simbolino sulla tastiera o accanto ad un’opera, ma
un diritto degli autori per tutte le opere dell’ingegno realizzate”, conclude Cavagna,
curatore del blog su Linkedin “TIP-TAP Thoughts on Intellecutal Property and Art
Protection” e partner di Negri-Clementi Studio legale di Milano.
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